Il COVID-19 e l’influenza sul settore penale: sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze.
a. Il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ha introdotto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
L’art. 1 del richiamato Decreto Legge ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze, riguardanti i procedimenti penali e civili, fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020. Il secondo comma del medesimo articolo ha sancito altresì la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.
Tuttavia, sono state introdotte talune deroghe al regime del sospensivo; in particolare, l’art. 2, lett. g, del D.L. 11/2020 prevede la celebrazione nel settore penale delle:
- udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
- udienze dei procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase della custodia cautelare di cui all’ 304 c.p.p.;
- udienze dei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (senza alcuna distinzione tra personali e reali) o misure di sicurezza;
- udienze dei procedimenti in cui è stata richiesta o disposta una misura di prevenzione ex lgs.vo 159 del 2011;
- udienze dei procedimenti nei quali appare necessario assumere prove ritenute indifferibili;
- udienze dei procedimenti a carico di imputati minorenni.
b. Successivamente è intervenuto a modificare la materia ilDecreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 18 marzo 2020, che ha previsto all’art. 83, nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
L’art. 83 del D.L. stabilisce la proroga del rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020. Del pari continua ad essere sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
L’ articolo in parola individua i termini che devono intendersi sospesi : “i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso il proprio parere in ordine alla sospensione dei termini per i procedimenti penali di cui all’art. 83, comma secondo, rilevando come dinanzi ad una interpretazione amplissima della disposizione, andrebbe preferita una lettura più restrittiva – nell’ottica di un bilanciamento di interessi tutti costituzionalmente garantiti – secondo cui non possono ritenersi sospesi i termini per l’adozione di atti funzionali alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
c. Con riguardo al regime della prescrizione il nono comma dell’art. 83 ha disposto la sospensione del decorso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020 ; in particolare è previsto che “nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli artt. 24, comma 2,e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, rimangono sospesi per il tempo il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020” (per ulteriori approfondimenti: qui il regime prescrizionale vigente).
d. Infine, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 ed in vigore dal 9 aprile 2020 – ha ulteriormente prorogato il rinvio d’ufficio delle udienze relative a procedimenti penali e civili, senza modificare ulteriormente le altre disposizioni. L’art 36 del D.L. 23/2020(rubricato “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) stabilisce, al primo comma, che :“ Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020.”.
Avvocato Carlo Zaccagnini