CONSIDERAZIONI GENERALI
«La funzione propria della notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario» un atto appartenente al procedimento (ad es., la richiesta di archiviazione ex art. 408, comma II, c.p.p.), od un avviso di una attività già compiuta o da compiere (ad esempio, l’avviso che è depositato in segreteria il verbale di un atto di indagine, ex art. 366, c.p.p.) o, ancora, un avviso che sarà compiuto un atto garantito (art. 364 c.p.p.) «…al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa» 1.
Nell’intento di contemperare tra le esigenze contrapposte di portare alla conoscenza effettiva del destinatario l’atto da notificare e di accertare il reato assicurando la celerità degli adempimenti formali è derivata una disciplina minuziosa 2, finalizzata a rendere minimo lo scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza legale dell’atto da notificare, realizzata quando esso sia condotto nella sfera di conoscibilità del destinatario con il rispetto delle forme tassativamente previste per la notificazione 3. Download .pdf
Avvocato Carlo Zaccagnini