Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
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Testimoni ed imputati nel processo penale: chi viene ascoltato per primo? Qual è l’ordine corretto?

 

In tema di modalità e condizioni per il ricorso per Cassazione, si parla di “doppia conforme” se la sentenza da impugnare è conforme a quella di primo grado.
La doppia decisione conforme non esclude il vizio di motivazione : non rende più resistente la sentenza di appello, rende più difficile il ricorso contro di essa 1. C’è l’alto rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile per mancanza di specificità o per manifesta infondatezza. Alcuni esempi chiariscono l’assunto :
– La sentenza di appello non affronta il tema dell’attendibilità dei pentiti, il ricorso impugna per mancanza parziale della motivazione: se la sentenza di primo grado ha trattato il tema, considerata l’integrazione delle due sentenze di merito, il ricorso è manifestamente infondato.
– La sentenza di appello non parla di una testimonianza a favore dell’imputato, il ricorso impugna per omessa valutazione di prova decisiva: se la sentenza di primo grado ha valutato la testimonianza e l’ha ritenuta inattendibile o comunque non decisiva (e proprio per questo la sentenza di appello la ignora), il ricorso è manifestamente infondato.
– La sentenza di appello ha travisato una prova. Il ricorso impugna sul punto. Se la sentenza di primo grado non ha travisato la prova ma l’ha ritenuta irrilevante.
– Nella sentenza di appello (normalmente più stringata di quella di primo grado) mancano informazioni Il ricorso attacca sul punto (per esempio, non è stato accertato se i due pentiti fossero in cella insieme) Può darsi che l’informazione mancante sia contenuta nella sentenza di primo grado. Motivo inammissibile.
– La sentenza di appello fa un ragionamento illogico. Il ricorso demolisce tale ragionamento. Se la sentenza di primo grado esibisce una diversa e più logica motivazione, il ricorso è inammissibile 2.

Perché la doppia conforme ha un grado di resistenza all’annullamento maggiore di ogni altra sentenza?

Ci sono almeno due ragioni 3:
1. Argomento istituzionale: se entrambi “i giudici del fatto” concordano nella valutazione delle prove (es. l’attendibilità di un pentito), questa “convergenza del molteplice” non può essere un’evenienza liquidata come giuridicamente irrilevante. Prima di rovesciare un verdetto siffatto occorre pensarci bene;
2. Argomento logico: la sentenza di primo grado ha un quantum di probabilità logica ; quella di appello che conferma il primo grado accresce il quantum di probabilità logica del giudizio sul fatto; la probabilità di errore di una decisione diminuisce se due giudizi indipendenti giungono alle medesime conclusioni.
Dunque, nel caso di doppia conforme, il ricorso deve articolarsi in due momenti:
1. deve dimostrare il vizio della sentenza di appello, che deve essere un difetto di informazione o di argomentazione (c.d. vizio di motivazione in fatto, dovuto ad omessa acquisizione di una prova decisiva od omessa valutazione di una prova decisiva o il travisamento di una prova decisiva, compiuto da entrambi i giudici di merito);
2. deve dimostrare che questo vizio non è sanato dalla motivazione della sentenza di primo grado.

I limiti del ricorso per Cassazione per il c.d. vizio di motivazione in fatto – “travisamento della prova” secondo la giurisprudenza della suprema Corte.

Si parla di “travisamento della prova” quando nel provvedimento impugnato venga dato rilievo ad un fatto escluso dagli atti processuali e gli venga conferita decisività, oppure quando ad un fatto certamente esistente venga negata la sussistenza.Il ricorso che ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio del travisamento della prova deve, a pena di inammissibilità:
– identificare specificamente l’atto processuale su cui si fonda la doglianza;
– individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
– dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento;
– indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato 4.
Nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado5.
Il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità 6 : “In presenza di una c.d. ‘doppia conforme’ cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti di cui è investito il giudice di legittimità, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice7.

La motivazione della sentenza di appello. Profili di censure. Esclusione.

Il giudice d’appello “non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata8.
In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, “va ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità9.
Residuano tuttavia margini di impugnazione : “quando le soluzioni adottate dal primo giudice siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione10.

 

1 IACOVIELLO, La Cassazione Penale, Fatto, diritto e motivazione, Torino, 2013.
2 Ibidem.
3 Ibidem. Anche SPANGHER, Trattato di procedura penale, Impugnazioni, Milano, 2009, 706.
4 DI TULLIO D’ELISIIS – ESPOSITO, Appello e Cassazione penale dopo la 103/2017, Romagna, 2018, 273.
5 Cass. pen., Sez. II, 18 novembre 2016, n. 7986, italgiure.giustizia.it/sncass, in cui si afferma che “è necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. 1.1.
La
mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099)”.
6 Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2006, Napoli, in Giur. it., 2007, 435.
7 Cass. pen., Sez. II, 28 agosto 2018, n. 39062, italgiure.giustizia.it/sncass.
8 Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 – 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061.
9 Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615.
10 Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2008, Baretti, CED Cass., n. 239735.

 

 Avvocato Carlo Zaccagnini

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