Commento sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche n. 1059 del 11 novembre 2025.
Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche affronta il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti, precisando che la qualificazione del soggetto emittente come “cartiera” non è, di per sé, elemento sufficiente a fondare il disconoscimento dell’operazione ai fini fiscali.
Il Collegio esclude una ricostruzione fondata su una sovrapposizione automatica tra la natura soggettiva dell’emittente e la fittizietà del rapporto economico. La qualificazione di una società quale “cartiera” non preclude in via assoluta il compimento di operazioni reali, così come, specularmente, l’esistenza di una struttura imprenditoriale effettivamente operativa non esclude la possibilità di porre in essere attività meramente fittizie. L’indagine, pertanto, deve essere ricondotta alla verifica concreta della prestazione contestata e non arrestarsi alla sola qualificazione del soggetto che ha emesso la fattura.
Sotto il profilo probatorio, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’indebita detrazione IVA e la deduzione dei costi mediante elementi anche presuntivi, purché oggettivi e idonei a sostenere l’assenza di una corrispondente prestazione. A fronte di tale contestazione, grava tuttavia sul contribuente l’onere di dimostrare la concreta esistenza delle operazioni e, quindi, la legittimità degli effetti fiscali derivanti dalle fatture contestate.
La Corte chiarisce, dunque, che il disconoscimento dei costi e della detrazione IVA non può fondarsi esclusivamente sulla natura del soggetto emittente, ove risulti provata l’effettiva esecuzione delle operazioni. La nozione di “cartiera” conserva valore sintomatico nell’attività accertativa dell’Ufficio, ma non assume efficacia assorbente rispetto alla verifica sostanziale del rapporto economico sottostante.
La pronuncia assume rilievo anche nell’ambito del diritto penale tributario, poiché l’accertamento dell’inesistenza oggettiva dell’operazione può integrare il presupposto di contestazioni rilevanti non soltanto sul piano fiscale, ma anche sotto il profilo della responsabilità penale connessa all’utilizzo di fatture per operazioni ritenute fittizie, come nelle ipotesi previste dagli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74 del 2000.
La decisione si colloca, pertanto, nel solco di un’impostazione che riconduce l’accertamento dell’inesistenza oggettiva dell’operazione alla prova concreta del fatto economico, riaffermando la centralità della corretta distribuzione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente, con riflessi anche nei procedimenti in cui l’accertamento tributario si intreccia con profili di responsabilità penale.
