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Commento sentenza Cass. 246 del 5 novembre 2026

Con la sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia sul rapporto tra la disciplina fiscale della scissione societaria ex art. 173 T.U.I.R. e la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Venezia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La difesa nel ricorso per Cassazione, sosteneva che l’operazione di scissione non avesse pregiudicato il ceto creditorio, escludendo con ciò la natura distrattiva dell’atto.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso, non condividendo l’assunto difensivo secondo cui l’operazione di scissione, di per sé, non sarebbe idonea a pregiudicare le ragioni creditorie. La Corte chiariva che l’astratta previsione di responsabilità patrimoniali in capo alla società beneficiaria non è idonea a paralizzare l’applicazione delle norme penali, dovendo la sussistenza del reato essere valutata in concreto, alla luce dell’effettiva incidenza dell’operazione sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

Secondo la Suprema Corte, la valutazione penale e quella tributaria attengono a profili distinti: la prima è diretta ad accertare se l’operazione abbia determinato un depauperamento del patrimonio sociale o una situazione di pericolo per i creditori; la seconda disciplina unicamente la successione nei rapporti impositivi. Ne consegue che ogni condotta dell’amministratore che provochi — o sia potenzialmente idonea a provocare — una compromissione della garanzia patrimoniale integra il requisito oggettivo della distrazione. Né rileva che Equitalia fosse l’unico creditore, poiché la società fallita, privata dei propri beni in favore della beneficiaria, risultava ormai incapiente; sicché appariva fuorviante il richiamo difensivo all’art. 173 T.U.I.R., dal momento che l’Erario avrebbe potuto essere costretto a soddisfarsi sui beni della società beneficiaria, concorrendo con eventuali altri creditori su tali cespiti.

Nel caso concreto, l’operazione di scissione aveva comportato la integrale dismissione dell’apparato produttivo, con trasferimento di macchinari e personale alla società beneficiaria, lasciando la società poi fallita priva di mezzi. Una simile operazione — pur astrattamente lecita sul piano civilistico — veniva qualificata come atto di distrazione idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori.

Ne discende il principio di diritto secondo cui la disciplina fiscale della scissione non costituisce causa di esclusione della bancarotta fraudolenta; la neutralità tributaria dell’operazione non comporta neutralità penale.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza costante, secondo cui la liceità civilistica o fiscale di un’operazione societaria non impedisce di valutarne in concreto l’idoneità a depauperare il patrimonio sociale in danno dei creditori, integrando la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Roma, 22 Gennaio 2026                                                                                   Avvocato Carlo Zaccagnini

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