>    >  Bancarotta infragruppo: il vantaggio compensativo deve essere concreto e specifico

Bancarotta infragruppo: il vantaggio compensativo deve essere concreto e specifico

Con la sentenza n. 33215 del 9 settembre 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla rilevanza penale delle operazioni infragruppo ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel caso de quo, l’imputato, amministratore della società fallita e di altra società, era stato condannato per avere distratto, o comunque dissipato, credito di 720.000 € vantato dalla prima nei confronti della seconda, derivante da lavori edilizi eseguiti per la ristrutturazione di un albergo.

La difesa sosteneva che l’operazione doveva essere valutata nell’ambito di un’unica iniziativa imprenditoriale, cui partecipavano più società riconducibili al medesimo centro di interessi. In tale prospettiva, la mancata riscossione del credito non avrebbe perseguito una finalità depauperativa, ma sarebbe stata funzionale al conseguimento di obiettivi economici comuni alle società del gruppo.

La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, ribadendo che la mera appartenenza della società fallita a un gruppo non è sufficiente a escludere la natura distrattiva dell’operazione. Occorre, invece, individuare uno specifico vantaggio compensativo, anche indiretto, concretamente idoneo a neutralizzare gli effetti patrimoniali negativi prodotti dall’operazione sulla società successivamente fallita. Il beneficio non può, dunque, essere riferito genericamente al gruppo, ma deve tradursi in un’utilità effettiva anche per la società il cui patrimonio sia stato depauperato.

Il principio assume particolare rilievo nella valutazione delle operazioni infragruppo. L’interesse del gruppo non si sostituisce all’interesse patrimoniale della singola società, posto che la disciplina della bancarotta continua a presidiare autonomamente la garanzia patrimoniale offerta ai creditori di ciascuna società. Ne consegue che, a fronte di un’operazione oggettivamente distrattiva, non è sufficiente invocare una generica logica di gruppo o una comune strategia imprenditoriale: è necessario allegare e dimostrare il concreto beneficio che la società depauperata avrebbe tratto dall’operazione. Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, il ricorrente si era limitato ad affermare l’esistenza di una comunità di interessi tra le società, senza individuare né dimostrare tale vantaggio compensativo.

La pronuncia conferma, dunque, un orientamento particolarmente rigoroso: nelle operazioni infragruppo, la destinazione di risorse della società poi fallita nell’interesse di altre società non perde carattere distrattivo per il solo fatto di inserirsi in una strategia economica unitaria. La rilevanza dell’interesse di gruppo passa necessariamente attraverso la prova di un vantaggio concreto, specifico e compensativo per la società che sopporta il sacrificio patrimoniale.

Paper a cura dell’Avv. Carlo Zaccagnini, fondatore dello studio Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano: avvocato penalista a Roma e avvocato penalista a Milano.

Per l’assistenza nei procedimenti per bancarotta: difesa penale nella bancarotta e nei reati fallimentari. Un caso seguito dallo studio: bancarotta fraudolenta distrattiva.

Roma, 20 Luglio 2026                                                                                     Avvocato Carlo Zaccagnini

Dubbi o necessità?

+39 06 68803339