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Omesso versamento IVA per crisi di liquidità non imputabile al contribuente

 

Cassazione Penale, Sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238
Omesso versamento dell’IVA per crisi di liquidità non imputabile al contribuente

 

Non è possibile condannare il legale rappresentante di una società di capitali per omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter del D.lgs.vo 74/2000 qualora egli dimostri che la mancanza di liquidità sia dipesa dal blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, dalla crisi del mercato delle costruzioni e dal mancato recupero di ingenti crediti verso terzi, e che il soggetto abbia adottato misure per fronteggiare la situazione, come riduzione dei costi di produzione o aumenti di capitale.

Tale principio poggia sul nuovo art. 13, comma 3 bis del citato decreto, introdotto dal D.lgs.vo 87/2024, che prevede una causa di non punibilità in presenza di crisi non transitoria di liquidità.

Nel caso in esame, l’imputato era condannato per il mancato versamento dell’IVA, nonostante avesse documentato che la crisi finanziaria della società era attribuibile al blocco dei pagamenti della P.A., alla crisi del settore delle costruzioni e al mancato recupero di crediti significativi.

La Cassazione accoglieva il ricorso, censurando la sentenza d’appello per non aver adeguatamente considerato:

  1. il mancato incasso dell’IVA dovuta all’insolvenza di terzi;
  2. la crisi di liquidità causata circostanze straordinarie documentate attraverso il concordato preventivo e il mancato recupero di crediti verso la pubblica amministrazione;
  3. il contributo personale del ricorrente per far fronte alla crisi.

La sentenza riconosce che la crisi di liquidità possa rilevare solo se adeguatamente documentata e se il soggetto abbia intrapreso tutte le azioni possibili per superarla: principio che riflette il crescente riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell’impatto delle avverse condizioni economiche sulla responsabilità penale in materia tributaria, pur richiedendo tale difesa rigoroso onere probatorio volto a dimostrare l’effettiva inesigibilità dei crediti.