Fatture false: commette autoriciclaggio chi le paga con proventi illeciti?
Cosa è il riciclaggio?
Come noto il riciclaggio punisce “Fuori dai casi di concorso nel reato chiunque sostituisce trasferisce denaro beni oltre utilità provenienti da delitto […], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosaè punito[…]”. (Riciclaggio. art. 648 bis c.p.)
Cosa è l’autoriciclaggio 648 ter.1 c.p.? La fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c.p. in Italia è stata introdotta dalla L. n. 186/2014 che risponde alla necessità di eliminare il cosiddetto “privilegio dell’autoriciclatore”, grazie al quale l’attività di riciclaggio dei beni realizzata dall’autore del reato presupposto restava al di fuori della sfera di prensione punitiva del delitto di money laundering, ex art. 648 bis c.p., in ragione della operatività della clausola di riserva contenuta nel primo comma della ridetta norma incriminatrice : “Fuori dai casi di concorso nel reato […]”. Tale clausola determinava l’inapplicabilità della norma incriminatrice sul riciclaggio in capo a coloro i quali avessero commesso o concorso a commettere il delitto da cui provenivano i beni riciclati. Tale clausola di salvaguardia – ossequiosa del principio del favorrei – era ispirata alla tutela del principio del ne bis in idem sostanziale: ovverosia scongiurava una doppia punizione per il medesimo fatto illecito (l’aver perpetrato il delitto presupposto da quale i fondi illeciti erano derivati – rapina, estorsione, sequestro di persona, per esempio – e l’aver utilizzato e/o goduto del profitto del reato). L’introduzione del delitto di autoriciclaggio dunque, elimina tale stato garantistico nei confronti dell’autore dell’illecito iniziale (reato presupposto) e incrimina le condotte che altrimenti – nella visione precedente al 2014, sarebbero state considerate un mero post factum non punibile (VASSALLI) . Tuttavia dalla formulazione della norma si evince come il Legislatore abbia voluto ricomprendere nell’alveo di punibilità del delitto di autoriciclaggio unicamente le condotte dotate di un autonomo disvalore rispetto al delitto presupposto.
Chi commette l’autoriciclaggio e come?
La sfera di applicazione della norma riguarda dunque le sole condotte di sostituzione, trasferimento o reimpiego di beni denaro o altre utilità provenienti dal delitto, esclusivamente destinate ad attività economiche, finanziarie e speculative; si escludono dunque dall’incriminazione le condotte (e dunque l’autoriciclatore non sarà passibile di pena) in caso egli acquisti beni per il mero godimento o utilizzopersonale : viaggio di piacere all’estero, acquisto di abbigliamento per uso personale, acquisto di beni di conforto alimentare per la famiglia, etc., [quarto comma, 648 ter.1 c.p.]. Il discrimen tra le attività penalmente rilevanti e quelle per cui opera la clausola di non punibilità riposa sulle seguenti circostanze : per attivitàeconomica deve intendersi quella “organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, di cui all’art. 2082 c.c.; per attivitàfinanziaria occorre riferirsi all’art. 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, ovvero “l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito) l’attività di cambiovalute” (Cass. Pen., Sez. II, del 28 luglio 2016, n. 33074.)
L’autoriciclaggio rientra tra i delitti presupposto della 231/2001?
Il quarto comma della norma in esame (che in sintesi rende leciti i pagamenti per scopi personali ancorché commessi con utilizzo di risorse illecite), tuttavia ha fatto emergere contrasti di interpretazione; con riguardo al significato dell’espressione “fuori dei casi di cui ai commi precedenti ”. Tale sintagma sarebbe da interpretarsi nel senso che “ … l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcun’operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” (Cass. 30399/2018).
Chi risponde di autoriciclaggio? Criticità interpretative riguardano l’inserimento del delitto di autoriciclaggio (D.lgs.vo 231/2001, art. 25 octies) all’interno dei reati presupposto di cui all’elenco ex artt. 24 – 25 quinquiesdecies). L’autoriciclaggio è dunque inserito nel catalogo 231, tuttavia può darsi il caso che nel medesimo catalogo non rientrino i delitti presupposto dell’autoriciclaggio (ad esempio il furto, art. 624 c.p.). In questo caso l’ente e/o la società non potrà essere chiamata a rispondere di autoriciclaggio. (Cass. Pen. Se. VI, 20 dicembre 2013 n. 3635).