Falsità nelle autocertificazioni Covid-19
Falsità nelle autocertificazioni Covid-19
1.Il Governo ha introdotto restrizioni allo spostamento dei cittadini italiani nel territorio (misure di contenimento, hinc le Misure), nel tentativo di limitare la diffusione del contagio noto da Covid-19. Le norme hanno compresso (sovente soppresso) molti dei diritti e libertà previste in Costituzione; tra queste, quella personale (art. 13 Cost.), di circolazione (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.) e di intrapresa economica (art. 41 Cost.) dei consociati.
Le Misure limitano sortite dal proprio domicilio (art. 16 Cost.) solo ove “motivat[e] da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1, comma 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020); quelle da un comune ad un altro possono poi oggi avvenire solo per “motivi di salute, motivi di lavoro ovvero di assoluta urgenza” (art. 1, comma 1, lett. b, DPCM 22 marzo 2020).
Si chiede al civis che muova dalla propria abitazione – o che sia controllato successivamente fuori dalla stessa – di compilare autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ove indicherà : a. le proprie generalità ; b. il fatto di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; c. il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena; d. di non essere risultato positivo al virus COVID-19; e. di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento ; f. infine dovrà dichiarare di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ”. L’ultima dichiarazione (lett f.) non merita speculazione; petitio principii : costituisce la pretesa di equiparare le dichiarazioni contenute nell’autodichiarazione al delitto di falso evocato: entro quali limiti valida, si dirà ora.
Il riferimento all’ art. 495 c.p. – che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale “l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona ” – costituisce un hors d’ouvre per le lettere da b. a f. (ancorché sia apparso, ad alcuni, persino limitativo; il mendacio – relativo a tutta o a una sola parte, della autodichiarazione – può integrare infatti anche il delitto di cui all’art. 483 c.p., Falsità ideologica del privato commessa in atto pubblico). Sulla configurabilità di tale altra incriminazione, si dirà alibi , ma si anticipa come le dichiarazioni del cittadino rese al pubblico ufficiale circa le ragioni che lo hanno determinato a muovere dalla propria abitazione o l’hanno condotto sulla pubblica via o il tragitto che intende percorrere o il luogo di destinazione da raggiungere (che possiamo qui dire attestazioni parallele) sfuggano di certo dalla prensione punitiva dell’art. 495 c.p. poiché non destinate ad attestare identità, stati o qualità personali.
Ciò detto : il cittadino che, uscito dalla propria abitazione, durante il controllo operato dai pubblici ufficiali attesti falsamente nell’autodichiarazione uno degli elementi – da b. a f. – integrerà il delitto ex art. 495 c.p.?
Non pare sia così : la ratio incriminatoria pare corretta e sussistente solo per le imposture relative alla lettera a. (la declinazione al pubblico ufficiale delle proprie generalità). Nella nozione di identità rientrano : il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la paternità e la maternità; in quello di “stato” : la cittadinanza, stato civile, la maggiore età, la capacità di agire, stato libero o di coniugio, parentela, affinità, patria potestà; con riguardo alle altre qualità personali sono specifiche informazioni sulla persona, finalizzate alla sua identificazione, cui l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici, come il domicilio, la residenza, l’essere convivente, la professione, i precedenti penali, e gli altri elementi in grado di qualificare la individualità della persona (Cass. Sez. V, 5 marzo 2019, n. 19695, Rv. 275920; Cass. Sez. V, 4 marzo 2016, n. 9195; Cass. Sez. V, 8 novembre 2011 n. 1789, Rv. 251713; Cass. Sez. V, 19 aprile 1977, n. 7462; Cass. Sez. III, 27 febbraio 1967). Esulano dunque dalla incriminazione le richieste dell’Autorità su qualità squisitamente personali non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altri fini ( Cass., Sez. V, 6.11.1996; C., Sez. V, 16.2.1993). Riguardo allo stato della propria o altrui persona, (come si dirà in relazione alla lettera d.) c’è chi esclude espressamente lo stato di salute (MANZINI, Parte II, I delitti contro la fede pubblica, sub art. 495 c.p., elemento materiale, p. 886, Ed. 1989, che ritiene configurabile, in tal caso, l’art 483 c.p.).
2.Profondi dubbi circondano la configurabilità del mendacio nelle restanti ipotesi : le lettere b. (essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio) ed e. (essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento) : dichiarazioni che non costituiscono attestazioni di stati o altre qualità personali proprieo altrui; si tratta invece di dichiarazioni di scienza richieste al cittadino dall’Autorità : a ben vedere, di proprie conoscenze giuridiche aggiornate in ordine alla normativa adottata, nell’arco di circa tre mesi, da diverse fonti che, qui per sintesi, si riportano, senza pretesa di esaustività : dallo Stato (due D. L.), dal Governo (undici D.P.C.M.), dai singoli Ministeri (Circolari), dalle diverse Regioni italiane (Ordinanze Regionali, Provvedimenti del Governatore), e dai Sindaci (Ordinanze sindacali), dalla Protezione civile (Pareri), dal 31 gennaio 2020 ad oggi : le Misure coprono – per via diretta o mediata – numerosi ambiti dell’agire umano e rimandano sovente ad altri corpi nomativi (in alcuni casi interi Testi Unici, per citarne alcuni R.D. 1265/1934 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie e lo stesso D.P.R. 445/2000) la cui previa conoscenza costituisce presupposto delle Misure ; normativa – dalla tecnica legislativa non sempre perfetta – che ha fornito (e continua a farlo oggi) multiple ed anche difformi interpretazioni (S. CASSESE, Il dovere di essere chiari, Corriere della Sera, 23.3.2020). Esemplificativo sul punto il sintagma “in prossimità della propria abitazione” prevista per l’attività motoria o lo slittamento semantico, gravido tuttavia di conseguenze repressive, tra “attività motoria” e “attività sportiva” (quest’ultima sempre consentita, ex art.1, ultimo sintagma, D.P.C.M. 9 marzo 2020), che necessitava tuttavia d’interpretazione (non risolutiva) da parte della Circolare del Ministero della Salute del 21.3.2020, quart’ultimo capoverso.
Normative tra loro fisiologicamente disarmoniche che hanno richiesto, come detto, sovente, provvedimenti interpretativi successivi pubblicati (oltre che in Gazzetta Ufficiale) su siti web governativi (ad es., sotto la voce FAQ, del sito della Presidenza del consiglio) divenuti a loro volta veri e propri strumenti esegetici per il civis communis.
L’opacità di detto contesto non muta in ordine alla lett. e. (sanzioni in caso di inosservanza delle misure)ove la sottoscrizione dell’autodichiarazione è solo apparentemente più agevole: si tratta di altra dichiarazione di scienza difficilmente esigibile : richiede ai consociati di orientarsi tra concetti quali, ad es., la abrogatio sine abolitione – pur utilizzata nell’arsenale sanzionatorio governativo in relazione all’art. 650 c.p., quando si è scelto – avvedutamente – di reprimere pecuniariamente, piuttosto che penalmente, le trasgressioni alle condizioni di spostamento, lasciando alla repressione penale solo i delitti di falso nell’autodichiarazione, qui in esame, e le altre figure delittuose di settore connesse alle specifiche inosservanze del contenimento. Nemmeno immediato, per il bonus pater familias, il rapporto di specialità tra i vari delitti astrattamente configurabili successivamente all’adozione del D.L. n. 19 del 25.3.2020 (entrato in vigore il 26 marzo), ad esempio, per la sortita in caso di positività nota al virus (artt. 650, 452 c.p. e 260 T. U. delle leggi Sanitarie.)
Anche su tali temi si sono espressi in guisa distonica diversi Uffici di Procura (Milano in primis) a favore della specialità dell’una piuttosto che dell’altra incriminazione (sulla criticità esegetica in esame ALTIERI e I. BLASI, Guida al diritto, 27.3.2020) .
Aporie conoscitive che valgono a fortiori ad escludere l’antidoverosità del contegno nel caso in cui l’autocertificazione dovesse essere sottoscritta estemporaneamente dal cittadino – sprovvisto del documento precompilato ovvero che disponesse di un modello non aggiornato di autocertificazione – e che, ad esempio, nelle more dell’avvicendarsi di un D.P.C.M. modificativo della precedente disciplina, dichiarasse in coscienza di non poter sottoscrivere in parte qua l’autocertificazione per non essere a conoscenza dell’una (b.) o dell’altra circostanza (e.) o per non aver tempestivamente conosciuto (o compreso) in toto il contenuto della modifica normativa, o per non conoscere la stessa come entrata in vigore.
Sotto il profilo sostanzialistico l’inesigibilità all’osservanza del disposto dell’art. 495 c.p. – in queste prime due ipotesi – potrebbe discendere dunque dalla difficoltà circa effettiva riconoscibilità del contenuto delle due dichiarazioni di scienza richieste al civis communis al momento della sottoscrizione.
La sottoscrizione delle clausole lett. (b.) ed (e.) determina – in punto processuale – poi inversione dell’onus probandi in caso di incriminazioni che attengano alle norme (o interpretazioni delle medesime contenute) nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri o degli altri provvedimenti che non siano stati in pubblicati Gazzetta Ufficiale all’atto del controllo o che abbiano subito stravolgimenti interpretativi ad opera di circolari o provvedimenti non pubblicati. Se è vero – per la definizione generica che ne viene fornita nel modello – che tali provvedimenti di soft law rientrino nelle Misure di contenimento, sottoscrivendo l’autocertificazione, il cittadino si onererebbe della conoscenza anche di quelle, tuttavia.
In sintesi, dei primi obblighi (pubblicati in G.U. ) l’ordinamento ne presume la conoscenza in capo al cittadino (sempre a condizione che il testo degli stessi non sia oscuro) e dunque il richiamo alla conoscenza delle Misure (e delle sanzioni per l’inosservanza) è ridondante (quanto meno ex art. 54, Cost., primo comma e 5 c.p.), mentre dei secondi (interpretazioni o provvedimenti non pubblicati) il legislatore non può pretendere – e dunque punire – la mera conoscibilità.
Le due clausole in esame operano governo ridondante della presunzione di conoscenza della norma per il cittadino (richiedendo di confermare quanto la legge già dispone ed il cittadino è chiamato a conoscere) e dall’altro ne estendono in malam partem il contenuto negativo: che lo Stato offra al cittadino norme chiare : ragionare che rimanda a C. Cost. n. 364/1988 (in relazione all’art. 5 c.p.) che già segnalava la inoffensività di contegni antidoverosi in condizioni di inconoscibilità del precetto penale dovuto a contesti di oggettiva mancanza di riconoscibilità della norma ovvero di atteggiamenti interpretativi altalenanti e distopici e di normative mutevoli.
3. Dubbi di configurabiltà della falsità ancor più fondati pone l’ipotesi prevista dalla lettera d. (non essere risultato positivo al virus COVID-19) : notoria non egent probatione : che i contagiati effettivi superino di gran lunga gli infetti accertati è noto ; i cittadini affetti da COVID sarebbero da 5 a 10 volte superiori rispetto a quelli sin’ora accertati (fonte Ansa) ‘Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche’, F. Ricci Tersenghi, Università La Sapienza di Roma). Recentemente, si ipotizzava autorevolmente che il 9,8% della popolazione italiana avesse già contratto il virus; i malati sarebbero 5,9 milioni di persone, di cui una larghissima parte portatrice sana o, per quel che qui più interessa, inconsapevole (Imperial College Londra) ; secondo altri i positivi asintomatici oscillerebbero fra le 250.000 e le 500.000 unità. Il soggetto asintomatico potrebbe essere incolpevolmente convinto di non esser portatore del virus, mentre – ad un controllo successivo, disposto o meno dall’Autorità, – potrebbe risultare, assieme alla positività asintomatica, l’inveridicità di tale affermazione e la sottoposizione ad indagini e giudizio del dichiarante per la pseudo impostura . In questo caso l’affermazione sarebbe tuttavia scevra del connotato della falsità posto che il dolo di falso ex art. 495 c.p. deve abbracciare la consapevolezza della mendacità del proprio detto ; tuttavia, la sottoscrizione dell’autodichiarazione comporta, anche in questo caso, un’inversione dell’onus probandi ed una probatio diabolica per l’agente: dimostrare nel processo l’inconsapevolezza del proprio stato patologico. In prospettiva difensiva : il civis potrebbe ovviare a tale condizione deteriore con la previa misurazione della propria temperatura corporea ad ogni sortita dalla residenza, documentata, ad es., con presa fotografica del termometro e con riferimento espresso in autodichiarazione alla fotografia ostesa al pubblico ufficiale verbalizzante che dia atto, nel modello, di aver preso visione dell’immagine.
Tuttavia, a ben vedere, l’adempimento dell’obbligo dichiarativo dedotto presuppone (ed impone) al cittadino l’onere di verificare il proprio stato di salute mediante una conoscenza arricchita dello stesso, per la corretta verifica del quale occorrono dispositivi medici (test sierologici, tamponi ed altro) indisponibili presso i consociati; in alternativa, non resterebbe al cittadino, prima di sottoscrivere in parte qua la dichiarazione, di pretendere di essere sottoposto agli accertamenti che escludano indefettibilmente la patologia.
In ordine allalettera c. (non essere sottoposto alla misura della quarantena) : “ E’ fatto obbligo alle Autorita’ sanitarie […] di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia […] COVID-19.”(Ordinanza del Ministero della Salute, 21 febbraio 2020, art. 1 e D.L. 23.2.2020, n.6, art.1, lett. a). La conoscenza di tale stato riposa a sua volta sulle condizioni che la impongono le quali, ancora una volta, si danno per conosciute dal cittadino con la sottoscrizione del modello. Le stesse poi poggiano su patrimoni di conoscenza che, ad oggi, appaiono liquidi ; l’obbligo della quarantena grava in capo a chi abbia avuto contatti ravvicinati con individui positivi al Covid -19 : la consapevolezza di questi contatti da cosa può essere desunta ? e prima ancora ; quale prova dibattimentale potrà essere offerta al giudicante in ordine alla inconsapevolezza di quel contatto?
Quali sono, ad oggi, gli strumenti conoscitivi per dichiarare senza tema di smentita tale elemento? 4.Quanti cittadini sono in grado di conoscere effettivamente i dati rispetto ai quali, per giustificare lo spostamento, sono chiamati a dichiarare il vero? E’ legittimo imporre che si sottoscriva – facendola propria – tale provvista conoscitiva per poi sanzionarne la falsità ?
Rilievi non dissimili da questi appena accennati in ordine alla irritualità della anticipazione della propria difesa all’atto della contestazione e della relativa violazione degli artt. 24 Cost. e 13-18 della Legge 689/1981si reperiscono anche in CIVININI SCARSELLI Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato in Questione giustizia, 15.4.2020, p.7, ultimo capoverso.
A bene vedere l’intento punitivo sembra malcelare un fine meramente ammonitivo.