Casi di Successo
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Falsità ideologica
Assolto in rito abbreviato.
L’architetto [M.T.], progettista ed asseveratore, è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di aver assentito, autorizzato e concorso a realizzare intervento edilizio (“recupero sottotetto”) in contrasto con l’art. 3, L.R. 13 del 2009, come riformato dall’art. 23, comma 1, della L. R. n.7 del 2018 e del D.P.R. 380/2001. Assolto “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di concorso nell’abuso edilizio (art. 44, lett. b, T.U.E.) per aver certificato la conformità delle opere al titolo abilitativo.
Nella opacità dei testi normativi, la mera interpretatio legis da parte dell’architetto fornita alla committenza circa la realizzabilità dell’intervento edilizio, ancorché apparentemente fantasiosa e/o avulsa dal contesto legislativo di settore (come poi in effetti riconosciuto anche dalla Giurisdizione Amministrativa) non integra il delitto di falso ex art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati da parte esercenti servizio di pubblica necessità) né tantomeno il concorso nell’abuso edilizio.
V Sezione, Tribunale penale di Roma, sentenza n. 451/2023 R.G., del 13 gennaio 2023.