Art. 590 c.p.: lesioni personali colpose, pena e querela (con commento a Cass. n. 45404/2024)
L’art. 590 c.p. punisce le lesioni personali colpose, cioè le lesioni cagionate ad altri non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari: si parla di lesione colposa proprio perché l’evento non è voluto. L’articolo 590 del codice penale (spesso cercato come art 590 cp, 590 cp o cp 590) è una delle norme più applicate nella pratica: riguarda incidenti domestici e sportivi, infortuni sul lavoro, errori sanitari, sinistri stradali con lesioni lievi e molte altre situazioni della vita quotidiana.
In questo articolo analizziamo il reato di lesioni colpose nel dettaglio: il testo dell’art 590 codice penale, la differenza tra lesione lieve, lesioni gravi colpose e lesioni colpose gravissime, la pena, la procedibilità a querela, la competenza del giudice di pace e la prescrizione. Vediamo poi il rapporto con le norme speciali, l’art. 590-bis sulle lesioni stradali e l’art. 590-sexies sulla responsabilità sanitaria, e il tema del nesso causale.
Proprio sul nesso causale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 45404, che commentiamo in fondo all’articolo: il comportamento imprudente della vittima esclude la responsabilità del conducente solo se introduce un rischio nuovo e autonomo. Contributo a cura dello Studio Avv. Carlo Zaccagnini.
Le lesioni personali colpose in sintesi
- Norma: 590 c.p., tra i delitti contro la persona.
- Condotta: cagionare ad altri una lesione personale per colpa, generica o specifica.
- Gravità: lieve, grave o gravissima secondo i criteri dell’art. 583 c.p.
- Procedibilità: a querela, salvo lesioni gravi o gravissime da violazione delle norme antinfortunistiche o da malattia professionale.
- Competenza: di regola giudice di pace, con eccezioni per infortuni sul lavoro e colpa professionale.
- Norme speciali: 590-bis per le lesioni stradali gravi o gravissime; art. 590-sexies per l’ambito sanitario.
- Nesso causale: la condotta imprudente della vittima lo interrompe solo se crea un rischio nuovo e autonomo (Cass. n. 45404/2024).
Indice
- Il testo dell’art. 590 c.p.
- Il reato di lesioni colpose
- Lesioni lievi, gravi e gravissime
- Pena per le lesioni colpose
- Querela e procedibilità
- Competenza e procedimento
- Casi frequenti
- 590-bis c.p.: lesioni stradali
- 590-sexies c.p.: responsabilità sanitaria
- Nesso causale e comportamento della vittima
- La sentenza Cass. n. 45404/2024
- Prescrizione, risarcimento ed esiti alternativi
- Domande frequenti
Art. 590 c.p.: il testo dell’articolo 590 del codice penale
L’art. 590 del codice penale, rubricato “Lesioni personali colpose”, nella formulazione vigente dispone:
«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.»
Art. 590 c.p. aggiornato: le modifiche nel tempo
Il testo dell’art. 590 c.p. è stato modificato più volte. Le modifiche più rilevanti riguardano:
- le lesioni stradali: un tempo punite con un’aggravante interna all’art. 590 c.p., dal 2016 (legge n. 41/2016) sono disciplinate dall’autonomo art. 590-bis c.p. quando sono gravi o gravissime;
- l’esercizio abusivo di una professione: un’aggravante specifica è stata introdotta nel 2018;
- l’ambito sanitario: dal 2017 è regolato dall’art. 590-sexies c.p.
Chi cerca la “vecchia formulazione” dell’art. 590 c.p. deve quindi tenere presente che, per i fatti commessi prima delle riforme, può trovare applicazione la disciplina previgente, se più favorevole.
Una precisazione terminologica: nelle ricerche compare spesso “art 590 c.p.p.“, ma le lesioni colpose sono previste dal codice penale (c.p.), non dal codice di procedura penale (c.p.p.).
Il reato di lesioni colpose: elementi costitutivi
Lesione personale e malattia
Il presupposto del reato di lesioni colpose è la causazione di una lesione personale da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, secondo la nozione dell’art. 582 c.p. La giurisprudenza intende per malattia un’alterazione funzionale dell’organismo, anche di breve durata, e non una semplice alterazione anatomica priva di riflessi funzionali. Per questo la documentazione medica (referti, certificati, prognosi, perizie medico-legali) è centrale in ogni procedimento.
La colpa: generica e specifica
L’art. 43 c.p. definisce il delitto colposo come quello in cui l’evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di:
- colpa generica: negligenza, imprudenza o imperizia;
- colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, come il codice della strada, le norme antinfortunistiche o i protocolli sanitari.
Per affermare la responsabilità occorre verificare che l’evento fosse prevedibile ed evitabile con la condotta diligente, e che la regola cautelare violata fosse proprio diretta a prevenire quel tipo di evento.
Lesioni colpose e lesioni dolose: la differenza
Le lesioni dolose (art. 582 c.p.) presuppongono la volontà di cagionare la lesione o almeno di percuotere; le lesioni colpose ne sono prive. La differenza incide su pena, procedibilità e competenza. Un esempio di procedimento per lesioni dolose è il caso di successo in cui l’imputata è stata assolta dall’accusa di lesioni personali perché il fatto non sussiste.
Delitto o contravvenzione?
Le lesioni personali colpose sono un delitto, non una contravvenzione, anche se le pene previste per le ipotesi base sono modeste. La qualificazione rileva, ad esempio, per il calcolo della prescrizione e per l’applicazione degli istituti riservati ai delitti.
Lesioni colpose lievi, gravi e gravissime (art. 583 c.p.)
La pena delle lesioni colpose cambia a seconda della gravità della lesione, determinata in base ai criteri dell’art. 583 c.p.
Lesione colposa lieve
Si ha una lesione colposa lieve quando non ricorre nessuna delle condizioni che rendono la lesione grave o gravissima. Nelle lesioni colpose non rileva la distinzione tra lesione lieve e “lievissima” (fino a venti giorni), che ha invece un ruolo nelle lesioni dolose.
Lesioni gravi colpose
La lesione è grave, tra l’altro, quando dal fatto deriva:
- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa;
- una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Lesioni colpose gravissime
La lesione è gravissima quando deriva, tra l’altro:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile;
- la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Nella pratica, la qualificazione della lesione come grave o gravissima è spesso il vero terreno di confronto tra accusa e difesa, perché cambia la pena, la procedibilità nei casi di infortunio sul lavoro e la competenza del giudice.
Art. 590 c.p.: la pena per le lesioni colpose
Sulla base del testo dell’art. 590 c.p., le pene sono le seguenti:
- lesione lieve: reclusione fino a tre mesi o multa fino a 309 euro;
- lesione grave: reclusione da uno a sei mesi o multa da 123 a 619 euro;
- lesione gravissima: reclusione da tre mesi a due anni o multa da 309 a 1.239 euro;
- lesioni gravi con violazione delle norme antinfortunistiche: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 500 a 2.000 euro;
- lesioni gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche: reclusione da uno a tre anni;
- esercizio abusivo della professione: reclusione da sei mesi a due anni (gravi) e da un anno e sei mesi a quattro anni (gravissime).
Lesioni a più persone
Se la condotta colposa provoca lesioni a più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, con il limite massimo di cinque anni di reclusione.
Le pene davanti al giudice di pace
Quando il reato è di competenza del giudice di pace, le pene detentive previste dall’art. 590 c.p. sono sostituite dalle sanzioni proprie di quel giudice (d.lgs. n. 274/2000): la multa, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.
Lesioni colpose e querela: la procedibilità
Quando serve la querela
Le lesioni personali colpose sono, in via generale, procedibili a querela della persona offesa. La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Per le modalità si veda il paper dove presentare la denuncia-querela.
Quando si procede d’ufficio
Si procede invece d’ufficio per le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, e per quelle che hanno determinato una malattia professionale. In questi casi non serve la querela e l’eventuale ritiro della persona offesa non ferma il procedimento. Regole proprie valgono per le lesioni stradali gravi o gravissime dell’art. 590-bis c.p.
Remissione della querela
Nei casi procedibili a querela la persona offesa può rimettere la querela, spesso a seguito di risarcimento del danno, con conseguente estinzione del reato se il querelato accetta. La riforma Cartabia ha introdotto anche ipotesi di remissione tacita, ad esempio quando il querelante non compare senza giustificato motivo all’udienza in cui è citato come testimone. Si veda il paper sulla riforma Cartabia e le novità del processo penale.
Competenza per l’art. 590 c.p.: giudice di pace o tribunale
Per le lesioni personali colpose la competenza spetta, in via generale, al giudice di pace (art. 4 d.lgs. n. 274/2000), limitatamente ai fatti procedibili a querela. Restano di competenza del tribunale, tra le altre, le fattispecie connesse alla colpa professionale e i fatti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sull’igiene del lavoro, o che hanno determinato una malattia professionale, quando ne derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
Davanti al giudice di pace il procedimento è semplificato e orientato alla conciliazione tra le parti. È prevista inoltre una causa di estinzione del reato quando l’imputato ripara il danno prima dell’udienza di comparizione (art. 35 d.lgs. n. 274/2000). La sentenza che commentiamo più avanti nasce proprio da un procedimento iniziato davanti al giudice di pace.
Lesioni personali colpose: i casi più frequenti
Infortunio sul lavoro
Nelle lesioni da infortunio sul lavoro la colpa consiste di regola nella violazione delle norme di prevenzione (in particolare il d.lgs. n. 81/2008) da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti o di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia. Le lesioni gravi o gravissime sono procedibili d’ufficio e di competenza del tribunale. Possono inoltre fondare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001: sul punto si veda la pagina dedicata a compliance e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e il paper sul sistema organizzativo multi-datoriale e la responsabilità penale.
Colpa medica
Le lesioni cagionate durante l’attività sanitaria sono punite dall’art. 590 c.p., con la particolare disciplina dell’art. 590-sexies c.p., illustrata più avanti.
Incidente stradale con lesioni lievi
Se un incidente stradale provoca lesioni lievi si applica l’art. 590 c.p. e non l’art. 590-bis, che riguarda solo le lesioni gravi o gravissime. È l’ipotesi, tipica, di competenza del giudice di pace e procedibile a querela.
Morso del cane e omessa custodia di animali
Chi ha in custodia un animale risponde di lesioni colpose se, per l’omessa adozione delle cautele necessarie (guinzaglio, museruola, recinzioni adeguate), l’animale aggredisce e ferisce una persona. La posizione di garanzia può gravare sul proprietario o su chi, anche temporaneamente, ha la custodia dell’animale.
Incidenti domestici, sportivi e in luoghi aperti al pubblico
Rientrano nell’art. 590 c.p. anche le lesioni derivanti da cadute in esercizi commerciali, da buche o insidie stradali non segnalate, da attività sportive svolte in violazione delle regole di gioco o di sicurezza, da strutture ricettive o condominiali non manutenute. In questi casi il nodo è individuare chi aveva l’obbligo di prevenire il pericolo.
Art. 590-bis c.p.: lesioni personali stradali gravi o gravissime
L’art. 590-bis c.p., introdotto dalla legge n. 41/2016, punisce chi cagiona per colpa a una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Rispetto all’art. 590 c.p. prevede pene più severe e un sistema di aggravanti legato, tra l’altro, alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, all’eccesso di velocità, alla circolazione contromano, all’attraversamento con semaforo rosso e alla fuga del conducente.
Alla condanna o al patteggiamento conseguono sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione o la revoca della patente di guida, disciplinate dal codice della strada. Data la rilevanza del tema, l’art. 590-bis c.p. richiede una trattazione autonoma.
Art. 590-sexies c.p.: lesioni colpose in ambito sanitario
L’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Se l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8770/2018, “Mariotti”) hanno precisato l’ambito della norma: la causa di non punibilità opera per l’imperizia lieve nella fase esecutiva, in presenza di linee guida adeguate e correttamente seguite, e non copre negligenza e imprudenza.
Per un approfondimento si vedano il paper quando è punibile il medico che commette errori, la guida su malasanità e responsabilità medica e la pagina dedicata alla medical negligence.
Nesso causale nelle lesioni colpose e comportamento della vittima
Il nesso di causalità (artt. 40 e 41 c.p.)
Per rispondere di lesioni colpose non basta aver violato una regola di prudenza: occorre che la lesione sia conseguenza della condotta. Secondo l’impostazione consolidata dalle Sezioni Unite (sentenza n. 30328/2002, “Franzese”), il nesso causale va accertato con un giudizio di elevata credibilità razionale, fondato sulle leggi scientifiche e sulle circostanze del caso concreto. L’art. 41, comma 2, c.p. esclude il nesso quando intervengono cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.
Quando la condotta della vittima esclude la responsabilità
Nella pratica, soprattutto nei sinistri stradali e negli infortuni sul lavoro, la difesa sostiene spesso che l’evento sia dipeso dal comportamento imprudente della persona offesa. La giurisprudenza applica un criterio rigoroso: la condotta della vittima interrompe il nesso causale solo se è eccezionale, abnorme e imprevedibile, tale da attivare un rischio nuovo e diverso da quello che la regola cautelare violata doveva governare. Se invece la condotta imprudente della vittima rientra nel rischio che l’agente doveva prevenire, può al più incidere sulla quantificazione del risarcimento, ma non esclude il reato.
Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 45404: il caso
Con sentenza del 9 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza pronunciata il 4 marzo 2023 dal Giudice di Pace di Spezzano della Sila, con la quale [X] era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 590 c.p. ai danni di [Y], all’epoca dei fatti, dodicenne.
Il procedimento aveva ad oggetto un sinistro verificatosi il 2 ottobre 2015 in località [A]. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [X] si trovava alla guida di autovettura BMW, quando percorrendo una Strada Statale, non regolava la velocità in prossimità di una curva sinistrorsa a gomito, perdendo il controllo del veicolo e investendo minore che si trovava in campo adiacente alla corsia percorsa dall’auto. I giudici di merito ritenevano sussistenti a carico dell’imputato i profili di colpa generica e specifica consistenti: nell’essersi messo alla guida senza essere in possesso della patente di circolazione (a causa di mancata revisione); aver affrontato una curva pericolosa ad una velocità inidonea ad assicurare il controllo del veicolo.
I motivi di ricorso
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza, lamentando comportamento eccentrico e imprevedibile del minore, che, correndo randomicamente nel campo finiva per entrare nella traiettoria dell’auto. La difesa inoltre osservava come la persona offesa era sotto la vigilanza del padre, il quale avrebbe dovuto prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo non lasciando il figlio a badare al bestiame in un campo adiacente ad una strada statale.
La decisione della Cassazione
La Cassazione dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso: anche volendo ritenere che il minore si fosse posto inavvertitamente sulla traiettoria del veicolo che usciva fuori strada, non sarebbe stata configurabile una condotta abnorme, imprevedibile, capace di innescare un rischio nuovo e diverso da quello provocato dall’imputato.
Era ribadito il principio secondo cui, il comportamento eccentrico e imprevedibile della vittima, esclude il nesso casuale tra condotta ed evento, solo quando è in grado di innescare un rischio nuovo e autonomo rispetto a quello causato dalla mancata diligenza dal conducente.
Perché la sentenza è rilevante
La pronuncia offre alcune indicazioni utili per chi affronta un procedimento per lesioni colpose:
- il rischio creato dall’agente resta centrale: perdere il controllo del veicolo in curva per velocità inadeguata crea proprio il rischio di investire chi si trova ai margini della carreggiata, per cui la presenza del minore nel campo non era un fattore eccentrico;
- il concorso di colpa di terzi non esclude la responsabilità: l’eventuale omessa vigilanza del genitore non elimina la colpa del conducente;
- la violazione amministrativa pesa come colpa specifica: la guida senza titolo abilitativo valido ha contribuito a delineare il profilo di colpa;
- i tempi del processo: un sinistro del 2015 è arrivato in Cassazione nel 2024, a conferma dell’importanza delle questioni di prescrizione.
Il fatto, risalente al 2015 e con lesioni rientranti nella competenza del giudice di pace, è stato qualificato ai sensi dell’art. 590 c.p.; per sinistri successivi al 2016 con lesioni gravi o gravissime si applicherebbe l’art. 590-bis c.p.
Prescrizione, risarcimento ed esiti alternativi nelle lesioni colpose
Prescrizione delle lesioni colpose
Il termine di prescrizione dipende dalla pena prevista per l’ipotesi contestata, dal giudice competente e dalla disciplina vigente alla data del fatto, che negli ultimi anni è stata più volte riformata. Nei casi di infortunio sul lavoro, con lesioni gravi o gravissime, il calcolo segue le regole ordinarie per i delitti. Sul tema si veda il paper sui regimi di prescrizione e la data di commissione del reato.
Risarcimento del danno e costituzione di parte civile
La persona offesa può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali costituendosi parte civile nel processo penale oppure agendo in sede civile. Nei sinistri stradali e negli infortuni l’intervento dell’assicurazione è spesso decisivo: un risarcimento integrale può condurre alla remissione della querela o all’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Particolare tenuità del fatto e messa alla prova
Nei casi di minore gravità può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Nei procedimenti davanti al tribunale è inoltre possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che in caso di esito positivo estingue il reato.
Domande frequenti sull’art. 590 c.p.
Le lesioni colpose sono procedibili d’ufficio?
Di regola no: serve la querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi. Si procede d’ufficio per le lesioni gravi o gravissime da violazione delle norme antinfortunistiche o sull’igiene del lavoro e per quelle che hanno causato una malattia professionale.
Quando le lesioni colpose sono gravi?
Quando derivano un pericolo per la vita, una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni, oppure l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c.p.).
Che differenza c’è tra art. 590 e art. 590-bis c.p.?
L’art. 590 c.p. riguarda le lesioni colpose in generale; l’art. 590-bis c.p. si applica solo alle lesioni gravi o gravissime cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con pene più severe. Un incidente stradale con lesioni lievi resta nell’art. 590 c.p.
Chi è competente a giudicare le lesioni colpose?
In via generale il giudice di pace, per i fatti procedibili a querela. Sono di competenza del tribunale, tra gli altri, i casi di colpa professionale e di infortunio sul lavoro con malattia superiore a venti giorni.
Se la vittima è stata imprudente, il responsabile viene assolto?
Non necessariamente. Secondo la Cassazione il comportamento della vittima esclude il nesso causale solo se è abnorme e crea un rischio nuovo e autonomo rispetto a quello generato dalla condotta colposa. In caso contrario può incidere solo sul risarcimento.
Se risarcisco il danno il procedimento si chiude?
Nei casi procedibili a querela il risarcimento può portare alla remissione della querela o all’estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei casi procedibili d’ufficio il procedimento prosegue, ma il risarcimento incide sulla pena.
Le lesioni colpose sono un delitto o una contravvenzione?
Sono un delitto, disciplinato dall’art. 590 c.p. tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Contributo a cura dello studio, sotto la supervisione dell’Avv. Carlo Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano: avvocato penalista a Roma e avvocato penalista a Milano. Altri approfondimenti sono disponibili nella sezione Blog e tra i White Papers.
Per l’assistenza nei procedimenti per lesioni colpose in ambito sanitario: difesa penale in materia di responsabilità medica.