Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 4.12.24, n. 45404 – Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)
Con sentenza del 9 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza pronunciata il 4 marzo 2023 dal Giudice di Pace di Spezzano della Sila, con la quale [X] era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 590 c.p. ai danni di [Y], all’epoca dei fatti, dodicenne.
Il procedimento aveva ad oggetto un sinistro verificatosi il 2 ottobre 2015 in località [A]. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [X] si trovava alla guida di autovettura BMW, quando percorrendo una Strada Statale, non regolava la velocità in prossimità di una curva sinistrorsa a gomito, perdendo il controllo del veicolo e investendo minore che si trovava in campo adiacente alla corsia percorsa dall’auto. I giudici di merito ritenevano sussistenti a carico dell’imputato i profili di colpa generica e specifica consistenti: nell’essersi messo alla guida senza essere in possesso della patente di circolazione (a causa di mancata revisione); aver affrontato una curva pericolosa ad una velocità inidonea ad assicurare il controllo del veicolo.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza, lamentando comportamento eccentrico e imprevedibile del minore, che, correndo randomicamente nel campo finiva per entrare nella traiettoria dell’auto. La difesa inoltre osservava come la persona offesa era sotto la vigilanza del padre, il quale avrebbe dovuto prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo non lasciando il figlio a badare al bestiame in un campo adiacente ad una strada statale.
La Cassazione dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso: anche volendo ritenere che il minore si fosse posto inavvertitamente sulla traiettoria del veicolo che usciva fuori strada, non sarebbe stata configurabile una condotta abnorme, imprevedibile, capace di innescare un rischio nuovo e diverso da quello provocato dall’imputato.
Era ribadito il principio secondo cui, il comportamento eccentrico e imprevedibile della vittima, esclude il nesso casuale tra condotta ed evento, solo quando è in grado di innescare un rischio nuovo e autonomo rispetto a quello causato dalla mancata diligenza dal conducente.