Lo studio ha assistito il Sig. [X], Presidente di antichissima Confraternita religiosa, parte civile nel processo conclusosi inaspettatamente con sentenza di assoluzione del Sig. [Y], imputato di diffamazione (art. 595 c.p.).
Il Sig. [Y] inviava e-mail a numerosi consociati dal suo account personale, con dominio riportante nome e cognome, contenente gravi espressioni denigratorie su presunti brogli elettorali e mala gestio del consiglio direttivo della Confraternita, allora presieduto da [X].
Sebbene il nominativo di [X] non fosse espressamente menzionato nella e-mail, l’istruttoria dibattimentale faceva emergere inequivocabilmente la:
1.indubbia attribuibilità della condotta diffamatoria a [Y];
2.relatio ad hominem: chiara riferibilità a [X] quale destinatario delle contumelie, indipendentemente dall’omissione del suo nominativo.
In relazione al punto 2, la diffamazione sussiste anche in assenza dell’indicazione nominativa del soggetto leso “essendo sufficiente che la persona offesa sia individuabile attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali natura e portata dell’offesa, circostanze narrate e riferimenti personali e temporali” (Cass.Pen., 10762/2022).
Inopinatamente, il Giudice assolveva [Y] perché il fatto non sussiste, ritenendo non provata con certezza né la paternità della missiva né l’identificabilità della persona offesa.
Il Sig. [X] proponeva appello ex art. 576 c.p.p., ai soli fini civili (Cass.Pen., 36932/2024), avverso la sentenza assolutoria.
Giudice di Pace di Bari, ud. 3.4.2025 [725/2021 RGNR]