Alto dirigente assolto per non aver commesso il fatto.

Alto dirigente della [.] S.p.A. imputato di duplice omicidio colposo ed incendio (artt. 40, cpv., 113, c. 1, 423 bis, c. 1, 2 e 3, c.p., e 589, c. 1 e 4, c.p.): quale responsabile dell’esecuzione di contratti applicativi, ancillari al più esteso Contratto di Appalto, aveva omesso verifica della esecuzione da parte della appaltatrice [.] S.p.A. dello sfalcio della vegetazione, così contribuendo a cagionare l’incendio propagatosi da area ferroviaria sino alla abitazione delle vittime, madre e figlia, lì decedute per gravissime ustioni ed intossicazione da monossido di carbonio.
Pur avanzata richiesta di condanna nei confronti del dirigente, era invece accolta la tesi difensiva, che disarticolava l’impalco accusatorio :
1. Il Contratto d’Appalto non aveva ab imis finalità antincendio: quella fonte contrattuale non assegnava al dirigente poteri impeditivi dell’incendio.
2. L’esame dell’imputato chiariva il proprio ruolo nell’articolato organigramma societario, realtà aziendale che occupa decine di migliaia di dipendenti: le mansioni del dirigente si sarebbero attivate solo in presenza di segnalazioni da parte dei manutentori, concretamente deputati alla verifica e al controllo delle opere di sfalcio della vegetazione.
L’assenza di segnalazioni di pericolo provenienti dai manutentori determinavano insussistenza di posizione di garanzia del dirigente ex art. 40 cpv., c.p., con conseguente declaratoria di irresponsabilità penale da delitto omissivo improprio.
Non era a questi ascrivibile alcun contegno inerte in assenza di obbligo giuridico di impedire l’evento.
Tribunale di Tivoli, ud. del 16 gennaio 2024 [4729/2019 RGNR]

Avv Carlo Zaccagnini | Studio Carlo Zaccagnini - Roma e Milano

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