Casi di Successo
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Usura ed Estorsione
Assolto, dopo dieci anni, in rito ordinario.
Il cittadino […] è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di aver imposto interessi e vantaggi usurari nei confronti di […], Amministratore della […] s.r.l., facendosi promettere, mediante la stipula di quattro scritture private, la cessione del marchio d’impresa della […] s.r.l. e degli arredi ed attrezzature presenti nei locali aziendali al prezzo di € […].000,00, prezzo ritenuto vile dalla Accusa (art. 644, commi 1 e 3, c.p.). Lo stesso era altresì imputato di contegni estorsivi ai danni della azienda compiuti attraverso l’ottenimento di un decreto di sequestro giudiziario della […] s.r.l. (art. 56, 629, commi 1 e 3, c.p.).
Il pericolante impalco accusatorio era fatto rovinare dalla difesa, che, mediante cross examination di testi addotti dallo stesso querelante, faceva emergere come la sottoscrizione degli accordi presuntamente usurari prevedesse, nella realtà, il ripianamento – di oltre 1.600.000,00 € – da parte degli imputati, perdita tutta maturata nella gestione precedente operata dal querelante.
Era anche annichilita l’ accusa secondo cui un provvedimento giudiziario legittimamente emesso ed adottato, il sequestro, possa costituire il mezzo di perpetrazione di estorsione.
Erano poi evidenziati i gravi deficit di credibilità delle dichiarazioni dell’offeso, che nel corso del controesame avente ad oggetto tale specifico aspetto, risultava, dopo la dichiarazione di fallimento della propria [….] s.r.l., rientrato nella disponibilità dei medesimi locali aziendali mediante interposizione dei figli.
Tali elementi aprivano la via alla richiesta di applicazione nel processo in corso del principio affermato in SS.UU. 41461/2012, dep. 24.10.2012, secondo cui “la dichiarazione della persona offesa costituita parte civile necessita di una verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto che deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”.
Tribunale penale di Terni, Sezione Collegiale, pubblica udienza del 5 luglio 2023, n. 3402/13 N.R., 1000/2017 R.G. DIB.