Casi di Successo
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Truffa contrattuale
Assolti dall’imputazione di truffa aggravata (artt. 640, 61 nn. 7) e 11) c.p.) “perché il fatto non costituisce reato”. Amministratore e vicepresidente della [X] S.p.A. erano accusati di aver “decanalizzato”, in violazione del contratto di fornitura di schede di memoria – cui accedeva mandato irrevocabile all’incasso tra la banca della [X] S.p.A. e la fornitrice, multinazionale nipponica) – la somma di € 683.650,00 in proprio vantaggio.
I due manager avevano indotto in errore il debitore, […] S.p.a., primario operatore telecom nazionale, comunicandogli coordinate bancarie diverse da quelle contenute nel mandato (e celando la stessa esistenza di quel patto accessorio). L’Accusa ipotizzava uno schema di frode negoziale ove il raggirato -deceptus- (telecom italiana) non coincideva con il danneggiato (multinazionale nipponica).
Il prezzo della fornitura era dunque accreditato su altro conto corrente della [X] S.p.A. e poi fatto confluire nella procedura concordataria, medio tempore richiesta dalla stessa [X] S.p.A., ex art. 67 Legge Fallimentare.
Il Tribunale capitolino aderiva alla suggestione difensiva dei manager: la violazione delle modalità di pagamento, pur integrando illecito civilistico e costituendo grave inadempimento nei confronti della multinazionale nipponica, non assurgeva al dolo di frode negoziale, posto che i 683.650,00 euro erano comunque destinati al miglior soddisfacimento della par condicio creditorum.
Tribunale di Roma, pubblica udienza del 22 gennaio 2019, p.p. n. 39285/2014 R.G.N.R. e n. 16678/2016 R.G.DIB. Sentenza irrevocabile.