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Casi di Successo

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Bancarotta fraudolenta distrattiva

Assolta “perché il fatto non sussiste”

La socia al 49% della […] S.r.l., dichiarata fallita il 3 maggio 2012, cui era stata contestata la qualifica di amministratrice di fatto, è stata assolta dai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e concorso per falso in atto pubblico (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, R. D. 267/1942 e art. 476, comma 1, c.p.) “per non aver commesso il fatto”.

Secondo l’Accusa, la socia avrebbe distratto, in concorso con l’amministratore apparente, denaro per un ammontare pari ad oltre 315.318,00 euro; inoltre, la stessa non avrebbe consegnato al curatore fallimentare scritture contabili obbligatorie, omettendo altresì di depositare i bilanci relativi all’esercizio 2011.

La difesa, mediante il recupero presso i pubblici registri camerali di documenti ivi depositati nel 2011, è riuscita a dimostrare tempestività e ritualità dell’avvicendamento dell’organo amministrativo, con conseguente irresponsabilità sia dell’amministratore dimissionario che di quello subentrato; è stata inoltre in grado di escludere la qualifica di amministratrice di fatto in capo all’imputata.

Tribunale di Roma, Udienza Pubblica, IV Sezione Penale Collegiale, martedì 30 maggio 2023.

Avv Carlo Zaccagnini | Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano

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