Casi di Successo
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Bancarotta fraudolenta distrattiva
Assolta “perché il fatto non sussiste”
La socia al 49% della […] S.r.l., dichiarata fallita il 3 maggio 2012, cui era stata contestata la qualifica di amministratrice di fatto, è stata assolta dai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e concorso per falso in atto pubblico (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, R. D. 267/1942 e art. 476, comma 1, c.p.) “per non aver commesso il fatto”.
Secondo l’Accusa, la socia avrebbe distratto, in concorso con l’amministratore apparente, denaro per un ammontare pari ad oltre 315.318,00 euro; inoltre, la stessa non avrebbe consegnato al curatore fallimentare scritture contabili obbligatorie, omettendo altresì di depositare i bilanci relativi all’esercizio 2011.
La difesa, mediante il recupero presso i pubblici registri camerali di documenti ivi depositati nel 2011, è riuscita a dimostrare tempestività e ritualità dell’avvicendamento dell’organo amministrativo, con conseguente irresponsabilità sia dell’amministratore dimissionario che di quello subentrato; è stata inoltre in grado di escludere la qualifica di amministratrice di fatto in capo all’imputata.
Tribunale di Roma, Udienza Pubblica, IV Sezione Penale Collegiale, martedì 30 maggio 2023.