Caso concreto
Il Sig. A sporge querela nei confronti del Sig. B per truffa (art. 640 c.p.).
A seguito delle Indagini Preliminari la Procura della Repubblica decide di formulare richiesta di archiviazione.
Il Sig. A presenta l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione indicando, nello scritto, l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed elementi di prova (articolo 410 CPP).
Il Sig. B presenta memoria ex art. 121 c.p.p. sottolineando come le indagini suppletive indicate dal Sig. A siano irrilevanti ai fini della decisione del caso concreto nonché gli elementi di prova indicati siano già stati allegati alla querela. Per questi motivi il Sig. B ritiene inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Quando posso richiedere l’inammissibilità dell’opposizione?
L’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 410, comma I, c.p.p. “Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.
L’indicazione delle indagini suppletive non rende automaticamente l’opposizione ammissibile; è stato precisato come “l’inammissibilità dell’opposizione […] può essere dichiarata per omessa indicazione delle investigazioni suppletive […] ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati”.[1]
Dunque l’indicazione delle investigazioni suppletive deve assumere il carattere della pertinenza e quello della rilevanza : “intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l’idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal pubblico ministero” (Cassazione penale, sez. V, 29 settembre 2017, n. 50085).
Nel caso di specie l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile nella misura in cui le indicazioni investigative proposte dall’opponente difettano dei presupposti di pertinenza e rilevanza.
Inoltre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui “nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal p.m., il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere di indicare l’«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l’istaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la deliberazione di inammissibilità momento preliminare all’istaurazione del procedimento di archiviazione” (Cass. Pen., Sez. Un., in Cass. pen., Archiviazione. Opposizione della persona offesa. Inammissibilità. Limiti, 1996, pag. 2168).
Dunque il vaglio di ammissibilità dell’opposizione rappresenta una valutazione prodromica all’instaurazione del procedimento camerale previsto con la presentazione dell’atto di opposizione poiché “se l’opposizione è inammissibile […] il giudice dispone l’archiviazione con il decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero” (art. 410, comma II, c.p.p.).
[1] Cass. Pen., Sez. VI, 12 settembre 2017, n. 44878, liberamente consultabile sul sito www.jusexplorer.it.
Avvocato Carlo Zaccagnini