Responsabilità impresa affidataria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro
Commento alla sentenza n. 45405/2024 – Quarta sezione penale della Corte di cassazione.
Responsabilità dell’impresa affidataria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità ex artt. 113 e 589 c.p. dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso al dipendente di impresa esecutrice dei lavori in subappalto.
Il Supremo Consesso riconosceva le lacune del Piano Operativo di Sicurezza (hinc, “POS”) dell’impresa subappaltatrice, confermando al contempo la responsabilità della ditta affidataria dei lavori in applicazione del principio per cui “la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere il proprio POS” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 31304 del 19 aprile 2013).
La Corte ravvisava culpa in vigilando della ditta appaltatrice: incombeva su quest’ultima obbligo di verifica in ordine alla corretta redazione del POS da parte dell’azienda che eseguiva materialmente i lavori, dal momento che, in caso di subappalto, “tra i compiti della ditta affidataria c’è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle relative disposizioni.” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 10544 del 25 gennaio 2018).