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Il furto di energia elettrica (art. 624 c.p.)

Il delitto di furto è previsto dall’art. 624 c.p., che punisce “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”; al secondo comma viene specificato che “agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”. Quindi, costituisce reato l’appropriazione – con conseguente spossessamento – di energia elettrica altrui al fine di trarre un profitto per sé o per altri.
La Cassazione, in particolare, si è espressa nel senso che il furto di energia elettrica integri un furto aggravato dall’utilizzo di un “mezzo fraudolento” o “da violenza sulle coseex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, 18/1/2019, n.18329; Cass. Pen.  V, 23/9/2019, n.5055), punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 927 euro a  1500 euro”. La destrezza è “ogni attività che sorprenda o soverchi, con insidia ed astuzia, la volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti posti dal soggetto passivo” (F. Antolisei “Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, Vol. I, Milano, 2016, p. 423); l’aggravante della violenza, invece, è configurabile nel “danneggiare, trasformare o mutare la destinazione di una cosa previsti all’art. 392 c.p.” (Cass., Pen., Sez. V, n. 6762/2015 e Cass., Pen., Sez. VI, n. 4373/2008).
Il furto di energia elettrica è qualificato, inoltre, quale delitto a consumazione prolungata, in quanto seppur è vero che l’evento continua a prodursi nel tempo, le singole captazioni di energia costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva: La conseguenza dell’inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un’unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo” (Cass. Pen., Sez. IV,  n. 53456/2018); quindi, “il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata” (Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036).
Questa fattispecie di reato, essendo a “forma libera”, può integrarsi con condotte eterogenee; le più frequenti modalità di condotta sono l’allacciamento abusivo direttamente ai cavi della rete di distribuzione, il collegamento al cavo di alimentazione di un altro utente o la manomissione del proprio contatore.
Invero, l’allacciamento abusivo ad un cavo di alimentazione di un altro soggetto può anche integrare altre fattispecie di reato; ad esempio, è stato ritenuto consumato il reato di cui all’art. 646, appropriazione indebita, c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila”.
Infatti, secondo la Suprema Corte configura il reato di appropriazione indebita e non quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose la condotta di chi si impossessa di energia elettrica sottraendola al condominio collegando dei cavi elettrici all’impianto delle luci delle scale (Cass. Pen., Sez. V, n. 57749 del 28 dicembre 2017); veniva evidenziato, infatti, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che l’imputata aveva sottratto “l’energia elettrica già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio” e che si trattava, dunque, “di energia ad esso appartenente e pro quota di spettanza anche della ricorrente”.
Di conseguenza poiché l’imputato era nel possesso, assieme agli altri condomini, dell’energia in questione, potendo “consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini” – la condotta oggetto di contestazione doveva essere ricondotta alla “appropriazione indebita”, di cui all’art. 646 c.p..
Secondo la dottrina, in particolare, il discrimen tra l’applicazione degli artt. 624 (anche aggravato) e 646 c.p. risiede nel luogo di allaccio alla rete di alimentazione elettrica: se è effettuato prima del passaggio nel contatore, si configura il delitto di furto; se è effettuato dopo che la corrente sia stata “contabilizzata” nel contatore allora si integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 646 c.p..
La manomissione del contatore, però, potrebbe integrare il delitto di truffa, ex art. 640 c.p.. La dottrina maggioritaria – ed anche le prime pronunce della Cassazione – erano concordi nel ritenere configurati nel caso della manomissione del contatore, non l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, ma gli artifizi e raggiri espressamente previsti dalla fattispecie del reato di truffa.
Tuttavia, recenti pronunce della Suprema Corte hanno specificato che “in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass.Pen., Sez. V, n. 22842/19).
È inoltre necessario evidenziare che è stata ritenuta non applicabile l’esimente di cui all’art. 53 c.p. ; “L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente causati da uno stato di bisogno economico, qualora a esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti. Dunque lo stato d’indigenza non è di per sé idoneo a configurare la scriminante in questione, non presentando quegli elementi di attualità e inevitabilità del pericolo e atteso che alle persone che si trovano in tale stato è consentito di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali per mezzo degli istituti di assistenza sociale” (Cass. Pen., Sez. IV, 18/1/2019, n.18329).
Infine, riguardo l’arresto in flagranza, non è necessario che l’autore del furto sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore o di effettuare l’allacciamento abusivo, ma è sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2) c.p. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l’impossessamento (Cass. Pen. Sez. IV, 10/10/2019, n.43693).

Avvocato Carlo Zaccagnini